Con lo schema di decreto che adegua l’Italia all’AI Act la sorveglianza biometrica entra nella dotazione ordinaria dell’ordine pubblico. La frenata del governo corregge la forma e lascia intatta la sostanza: chi attraversa una piazza diventa un dato.
Non sono le telecamere il punto. Nelle città italiane sono installate da almeno vent’anni e nessuno se ne stupisce più. Il punto è l’istante in cui l’immagine di un volto smette di essere un’immagine e diventa un dato biometrico: una sequenza numerica che descrive la geometria di una faccia con la stessa pretesa di univocità di un’impronta digitale. Nello schema di decreto legislativo che dovrebbe adeguare l’Italia al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, quell’istante può collocarsi prima che sia stato commesso qualsiasi reato. Prima di un sospetto. Prima di un indizio. Nel momento stesso in cui una persona attraversa una piazza in cui è previsto un corteo.
È su questo spostamento, apparentemente tecnico e in realtà costituzionale, che nell’ultima settimana di luglio si è consumato uno scontro capace di attraversare il Parlamento, di coinvolgere il Garante per la protezione dei dati personali, di provocare un richiamo pubblico della Commissione europea e di incrinare la maggioranza di governo. Il risultato provvisorio è una ritirata parziale. Vale la pena capire da che cosa, esattamente, il governo abbia deciso di arretrare. E da che cosa no.
1. Una frenata che non arretra
Il 29 luglio la commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, presieduta da Giulio Terzi di Sant’Agata di Fratelli d’Italia, ha licenziato in poche ore il parere favorevole sullo schema di decreto. I parlamentari del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle hanno abbandonato i lavori denunciando una forzatura: Filippo Sensi ha parlato di un ulteriore tassello dello «Stato di polizia che verrà», Pietro Lorefice di una forzatura gravissima.
Il giorno successivo il meccanismo si è inceppato. Alla Camera il voto della commissione Affari europei è stato rinviato: la relatrice Cristina Rossello, di Forza Italia, aveva messo per iscritto una serie di osservazioni non lontane da quelle dell’opposizione, a cominciare dall’opportunità di attribuire a un giudice, e non al pubblico ministero, il potere di autorizzare l’impiego dei dati biometrici. Nella stessa mattinata un portavoce della Commissione europea, nel briefing quotidiano di mezzogiorno, ha ricordato che il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata dal regolamento sull’intelligenza artificiale. Fonti di Palazzo Chigi hanno replicato in giornata assicurando che l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea «in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all’autorità giudiziaria».
Nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia la maggioranza ha poi ricompattato le fila attorno a una mediazione. Il parere, illustrato dal relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, recepisce diciannove osservazioni. Si chiede al governo di valutare l’attribuzione al giudice competente del potere autorizzativo, di sopprimere la comunicazione orale nei casi d’urgenza in favore di una procedura idonea, di chiarire la natura della banca dati di riferimento e di distinguere con precisione il momento della semplice acquisizione delle immagini da quello successivo dell’attivazione delle tecnologie di analisi. Si stabilisce inoltre che nessun provvedimento incidente sui diritti fondamentali della persona possa essere adottato esclusivamente sulla base del risultato di un sistema di identificazione biometrica.
Il capogruppo forzista alla Camera Enrico Costa ha rivendicato subito il risultato come un miglioramento in chiave garantista. Le opposizioni lo hanno giudicato insufficiente: Riccardo Magi ha ironizzato sulla formula «si valuti di essere garantisti», Debora Serracchiani ha osservato che sono state accolte soltanto alcune blande osservazioni, lasciando irrisolti i nodi di fondo.
Quel giudizio è tecnicamente corretto. I pareri delle commissioni non vincolano il governo, che può recepirli integralmente, in parte o per niente. La decisione tornerà al Consiglio dei ministri, atteso secondo diverse ricostruzioni già il 4 agosto, mentre il termine per i pareri parlamentari scade il 25 agosto. Nel frattempo, la formula usata nelle raccomandazioni è quella del «valutare»: un invito, non un obbligo.
2. Che cosa prevede davvero lo schema
Il provvedimento è l’Atto del Governo n. 418, oltre novanta pagine, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 in attuazione della delega contenuta nella legge 23 settembre 2025, n. 132, prima disciplina organica italiana in materia di intelligenza artificiale, entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Due articoli concentrano l’intera controversia.
L’articolo 8 riguarda l’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi accessibili al pubblico per finalità di polizia. Le finalità sono tassative e ricalcano quelle previste dal regolamento europeo: ricerca mirata di vittime di sequestro di persona, tratta o sfruttamento sessuale, ricerca di persone scomparse, prevenzione di minacce concrete e imminenti per la vita o l’incolumità fisica, contrasto di rischi reali e prevedibili di attacchi terroristici. L’impiego è subordinato all’autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e non può eccedere i quindici giorni. Nei casi di urgenza, tuttavia, la procedura può avviarsi sulla base di una comunicazione anche orale al pubblico ministero, senza attendere il via libera preventivo del giudice per le indagini preliminari.
L’articolo 10 riguarda i sistemi di videosorveglianza integrati con tecnologie di riconoscimento facciale a posteriori. Nella sua parte meno discussa consente l’analisi delle immagini soltanto dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione videofotografica e di ulteriori elementi oggettivi e verificabili, sotto la responsabilità diretta ed esclusiva di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore.
È il comma 3 a spostare la linea. Nei luoghi e in occasione di eventi in cui sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica, e cioè piazze, stazioni, stadi, il percorso di un corteo, i dati biometrici delle persone che accedono possono essere elaborati e conservati per sette giorni. Se in quell’arco di tempo viene commesso un reato, diventano materiale d’indagine. Altrimenti vengono cancellati. I registri informatici delle operazioni restano invece per cinque anni.
Tradotto: la condizione per finire in un archivio biometrico dello Stato non è più aver fatto qualcosa. È essere passati di lì.
3. Dove il testo italiano esce dal perimetro europeo
Il regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, colloca il riconoscimento facciale tra le pratiche a rischio inaccettabile. La regola generale, fissata dall’articolo 5, è il divieto dell’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto. Il divieto non è assoluto: gli Stati membri possono introdurre per legge eccezioni per un elenco chiuso di reati gravissimi, per la ricerca mirata di vittime specifiche e di persone scomparse, per la prevenzione di minacce alla vita o di attacchi terroristici. L’uso eccezionale deve essere necessario e proporzionato e autorizzato preventivamente da un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante. In caso di urgenza l’autorizzazione va richiesta entro ventiquattro ore e, se negata, tutti i dati e i risultati devono essere cancellati.
Su questo terreno la disciplina italiana resta, con qualche forzatura procedurale, dentro il perimetro. Lo ha osservato anche chi non condivide l’allarme delle opposizioni: la procedura d’urgenza, in sé, non costituisce una rottura, perché lo stesso articolo 5 ammette l’avvio senza autorizzazione preventiva in situazioni debitamente giustificate. Si può discutere se il legislatore nazionale debba essere più rigoroso, e la richiesta delle commissioni di affidare l’autorizzazione al giudice va esattamente in quella direzione, ma non è lì lo scostamento decisivo.
Lo scostamento è nell’articolo 10, comma 3. Quando ammette il riconoscimento facciale su registrazioni già acquisite, il regolamento europeo lo classifica come sistema ad alto rischio e lo circoscrive a ricerche mirate, collegate a una specifica esigenza investigativa e sottoposte ad autorizzazione preventiva. Il trattamento automatizzato e generalizzato dei volti di tutti coloro che entrano in un’area è l’esatto contrario di una ricerca mirata.
È il rilievo che il Garante per la protezione dei dati personali ha messo nero su bianco nel parere del 14 luglio 2026, registro dei provvedimenti n. 531, relativo ai Titoli I e III dello schema. L’Autorità ha espresso un giudizio complessivamente favorevole, riconoscendo la coerenza dell’impianto con l’AI Act e con la legge delega, e ha chiesto integrazioni su più fronti: il ruolo della supervisione umana, le responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione, il proprio coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa, la qualità delle banche dati biometriche utilizzate per l’identificazione. Sul punto centrale è stata però netta: l’elaborazione dei dati biometrici deve avvenire sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive.
Il confronto internazionale aiuta a misurare la distanza. La Francia sperimenta la videosorveglianza algoritmica dai Giochi olimpici di Parigi del 2024, ma il decreto attuativo dell’agosto 2023 vieta espressamente a quei sistemi di trattare dati biometrici e di riconoscere volti. Il Paese europeo che si è spinto più avanti nell’analisi automatizzata delle immagini ha tracciato il confine esattamente nel punto in cui il testo italiano lo attraversa.
4. Un Parlamento ridotto al commento
Il metodo pesa quanto il merito. Trattandosi di un decreto legislativo adottato in forza di una delega, il ruolo delle Camere si esaurisce in un parere privo di efficacia vincolante. Nessun voto d’aula, nessun potere di emendamento, nessuna possibilità di modificare una virgola. E Palazzo Chigi ha sollecitato Camera e Senato a pronunciarsi al più presto, comprimendo l’esame nella settimana che precede la sospensione estiva dei lavori parlamentari.
Non è un dettaglio procedurale. La materia tocca l’articolo 13 della Costituzione, che assoggetta a riserva di legge e a riserva di giurisdizione ogni restrizione della libertà personale; l’articolo 17, che riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi e che per le riunioni in luogo pubblico prevede il solo preavviso, non l’autorizzazione; l’articolo 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero; e, a monte, l’articolo 2 sui diritti inviolabili della persona. Il combinato disposto tra questi principi e un archivio biometrico temporaneo di tutti i partecipanti a un corteo non è una questione tecnica. È una questione di rango costituzionale, affidata a uno strumento normativo che esclude il Parlamento dalla decisione finale.
Vale la pena registrare il paradosso. Sono stati un’autorità indipendente e un portavoce della Commissione europea, non le Camere elette, a costringere il governo a una correzione. La rappresentanza politica, in questa vicenda, ha potuto soltanto commentare.
5. La memoria corta
Cinque anni fa l’Italia era il primo Stato dell’Unione a fermare questa tecnologia. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, all’articolo 9 sospendeva fino al 31 dicembre 2023 l’installazione e l’uso di impianti di videosorveglianza con riconoscimento facciale mediante dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in attesa di una disciplina specifica. La moratoria conteneva già un’eccezione ampia, quella dei trattamenti per indagini della magistratura e per prevenzione e repressione dei reati, che ne riduceva sensibilmente la portata. Ma il segnale politico era chiaro: prima le regole, poi la tecnologia.
Pochi mesi prima, il 25 marzo 2021, il Garante aveva bocciato il sistema SARI Real Time del Ministero dell’interno. Nel parere si legge che quel sistema avrebbe realizzato un trattamento automatizzato su larga scala capace di riguardare anche persone presenti a manifestazioni politiche e sociali che non erano oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia, e che, privo di una base giuridica adeguata, avrebbe configurato per come era progettato una forma di sorveglianza indiscriminata.
Nello stesso anno il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati chiedevano congiuntamente un divieto generale del riconoscimento biometrico negli spazi accessibili al pubblico, argomentando che il dispiegamento di quella tecnologia avrebbe segnato la fine dell’anonimato nella vita quotidiana.
Cinque anni dopo, la base giuridica che allora mancava sta per essere scritta. Non per limitare la tecnologia, ma per autorizzarla. E il perimetro descritto dall’articolo 10, cioè piazze, stazioni, stadi, cortei, coincide quasi parola per parola con lo scenario che il Garante aveva indicato come inaccettabile.
6. La banca dati che non ha nome
Un sistema di riconoscimento facciale non funziona confrontando due fotografie. Estrae dal volto un modello matematico e lo confronta con un insieme di riferimento. Tutto dipende, quindi, da che cosa contiene quell’insieme.
Sul punto lo schema tace, e non si tratta di una lacuna marginale. Sono le stesse commissioni parlamentari a chiedere al governo di chiarire la natura della banca dati di riferimento e di definirne i requisiti minimi di accuratezza e affidabilità, le misure di sicurezza, i tempi di cancellazione e le garanzie di non incrementalità del set di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato. Tradotto in italiano corrente: oggi non è scritto contro quale archivio i volti verranno confrontati, né è escluso che quell’archivio si accresca a ogni impiego. Il Garante, dal canto suo, ha chiesto di impedire il ricorso a banche dati costituite mediante raccolta indiscriminata di immagini dalla rete.
Una norma che autorizza una tecnologia senza definire l’archivio su cui la tecnologia opera non è una norma incompleta. È una delega in bianco all’amministrazione e, a valle, ai fornitori privati che quei sistemi progettano, addestrano e manutengono. La sicurezza pubblica genera domanda, la domanda genera contratti, i contratti generano infrastrutture che, una volta installate, tendono a restare e ad ampliare progressivamente le proprie funzioni. È la dinamica che ha riempito i comuni italiani di migliaia di impianti di videosorveglianza in nome della sicurezza percepita, con effetti sulla criminalità reale mai davvero misurati. L’aggiunta di un modulo biometrico a impianti già esistenti è, dal punto di vista industriale, un aggiornamento software. Dal punto di vista costituzionale è un salto di natura.
7. L’errore non è distribuito a caso
Poi c’è l’accuratezza. Nello studio più citato in materia, condotto su oltre diciotto milioni di immagini e pubblicato nel dicembre 2019, l’istituto statunitense di standardizzazione NIST ha misurato tassi di falsi positivi da dieci a cento volte più frequenti sui volti asiatici e afroamericani rispetto a quelli caucasici. Il tasso peggiore riguarda le donne afroamericane nelle ricerche uno-a-molti, cioè proprio quelle che generano liste di sospetti.
Questo dato va letto insieme al contesto italiano. Chi viene fermato più spesso, controllato più spesso, identificato più spesso non costituisce un campione casuale della popolazione. L’errore algoritmico non si distribuisce in modo neutro: si somma a una disuguaglianza preesistente e la amplifica, trasformando una probabilità statistica in un sospetto amministrativo. La tecnologia non introduce la discriminazione, ma la rende automatica, veloce e apparentemente obiettiva. È questa la sua efficacia politica.
Il parere delle commissioni stabilisce che nessun provvedimento incidente sui diritti fondamentali possa fondarsi esclusivamente sul risultato di un sistema di identificazione biometrica. È una garanzia necessaria e insufficiente. Necessaria, perché impedisce l’automatismo formale. Insufficiente, perché non dice nulla sulla pressione che una corrispondenza algoritmica esercita sull’intera catena investigativa: dopo un riscontro positivo si tende a cercare conferme, non smentite. Il Garante ha chiesto di richiamare espressamente le garanzie contro discriminazioni ed errori previste dalla disciplina sulla protezione dei dati nelle attività di polizia. Anche questa richiesta, allo stato, resta un’osservazione non vincolante.
8. Il tempismo
Lo schema è stato approvato il 10 giugno. L’accelerazione è arrivata sette settimane dopo, in coincidenza con due fatti di cronaca.
Il 20 luglio, a Bologna, una manifestazione convocata dal sindaco Matteo Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, quarantadue anni, deceduto durante un fermo di polizia, si è conclusa con cariche, idranti e lacrimogeni; dodici persone sono state iscritte nel registro degli indagati e il processo è fissato per il 9 settembre. Il 25 luglio, in Val di Susa, alcune centinaia di manifestanti hanno assaltato i cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita il giorno successivo con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha parlato di centoventi operatori di pubblica sicurezza feriti. Nei servizi preventivi la polizia aveva identificato circa milleottocento persone, con sedici fogli di via obbligatori e nove provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane.
Nei giorni immediatamente successivi un sindacato di polizia ha chiesto pubblicamente di ricondurre quegli episodi alla categoria del terrorismo. E il decreto ha cominciato a correre.
Correlazione non significa causalità, e sarebbe scorretto sostenere che l’articolo 10 sia stato scritto per Bologna o per Chiomonte: il testo è di giugno. Ma la sequenza politica è leggibile con chiarezza. Una norma predisposta in un contesto trova, in un contesto diverso, la spinta necessaria per essere approvata senza discussione. È il meccanismo classico della legislazione d’emergenza: uno strumento eccezionale viene introdotto sull’onda di un fatto specifico e resta poi nell’ordinamento come dotazione ordinaria, applicabile a situazioni che con quel fatto non hanno alcun rapporto. Il ministro Piantedosi ha assicurato che l’algoritmo resterà uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le rassicurazioni dei ministri, tuttavia, non sono fonti del diritto: durano quanto il ministro. Il testo, invece, resta.
9. Una mutazione, non un’eccezione
Conviene, a questo punto, alzare lo sguardo. Ciò che accade attorno all’articolo 10 non è l’incidente di percorso di un governo particolarmente disinvolto in materia di ordine pubblico. È un episodio di un processo più ampio, che ho tentato di ricostruire in «Cyberfascismo. Anatomia di un dominio invisibile»: la traduzione delle logiche autoritarie in architetture tecniche. Il fascismo storico chiedeva adesione, produceva liturgie, esibiva la propria forza. Le forme contemporanee di dominio non chiedono nulla e non esibiscono niente: si installano. Operano attraverso infrastrutture, protocolli, algoritmi e banche dati, e la loro efficacia dipende precisamente dalla loro invisibilità.
Un archivio biometrico temporaneo dei partecipanti a un corteo non impedisce di manifestare. Non ne ha bisogno. È sufficiente che ciascuno sappia che il proprio volto, per sette giorni, è agli atti. L’effetto dissuasivo non richiede divieti: si produce da sé, silenziosamente, nella decisione di chi rinuncia ad andare. È la stessa logica di estrazione e anticipazione dei comportamenti che Shoshana Zuboff ha descritto analizzando il capitalismo della sorveglianza, qui trasferita dalla sfera privata a quella pubblica. La differenza, tutt’altro che piccola, è che l’impresa vende previsioni mentre lo Stato dispone della forza legittima.
Va aggiunto un elemento che raramente entra nel dibattito. L’AI Act è, prima ancora che una carta dei diritti, un regolamento di mercato: nasce per armonizzare le condizioni di circolazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mercato interno e ordina i rischi in funzione degli usi consentiti. Le garanzie che contiene sono reali e in questa vicenda hanno funzionato, perché senza l’articolo 5 e senza il richiamo di Bruxelles il decreto sarebbe passato in silenzio. Ma un impianto costruito sulla nozione di rischio accettabile lascia inevitabilmente margini di negoziazione. In quella grammatica i diritti fondamentali diventano parametri di conformità. E ciò che è parametro può essere calibrato.
10. Il diritto di attraversare una piazza
Nei prossimi giorni il Consiglio dei ministri deciderà quali osservazioni recepire. Il criterio per giudicare il testo definitivo è uno soltanto e si può formulare in una domanda: la generazione di dati biometrici resta subordinata a una specifica esigenza investigativa sorta dopo un fatto di reato, oppure può precederlo? Se l’articolo 10, comma 3, sopravvive in qualunque forma, tutte le altre correzioni, il giudice al posto del pubblico ministero, la soppressione della comunicazione orale, i requisiti di accuratezza delle banche dati, restano miglioramenti reali ma marginali. Perfezionano le garanzie attorno a un principio che nel frattempo è stato rovesciato.
Perché di un rovesciamento si tratta. L’intero impianto delle garanzie costruito dalla Costituzione repubblicana muove da una sequenza precisa: prima il fatto, poi il sospetto, poi l’atto d’indagine autorizzato da un giudice. È una sequenza che nasce dall’esperienza storica dello Stato autoritario e che assolve una funzione elementare, quella di impedire che il potere raccolga informazioni sui cittadini in assenza di ragioni specifiche. La raccolta preventiva e indifferenziata inverte l’ordine: prima l’informazione su tutti, poi eventualmente il fatto, poi la ricerca a ritroso. In quella inversione la presunzione di innocenza non viene abolita. Viene spostata a valle di un archivio che si è già formato.
Va detto con altrettanta chiarezza che sollevare questi rilievi non significa negare l’esistenza di un problema di sicurezza né rivendicare impunità per chi aggredisce le persone in divisa. Gli oltre cento agenti feriti a Chiomonte, secondo il bilancio riferito dalla presidente del Consiglio, sono un fatto e non una narrazione. Ma le tecnologie di identificazione di massa non risolvono i conflitti sociali: li rendono più opachi e più asimmetrici. Nessun algoritmo spiegherà perché una manifestazione convocata da un sindaco per chiedere verità sulla morte di un uomo durante un fermo di polizia sia finita in scontri. Nessuna banca dati biometrica dirà perché in Val di Susa, dopo più di trent’anni, il conflitto attorno a una grande opera non si sia mai chiuso. La sorveglianza non è una risposta politica: è la sostituzione della politica con la sua gestione tecnica.
Resta, infine, la questione democratica. Un provvedimento che ridefinisce il confine tra spazio pubblico e spazio sorvegliato è giunto al momento della decisione senza un voto parlamentare, con pareri non vincolanti espressi in poche ore, nella settimana che precede la pausa estiva. Che a imporre una correzione siano stati un’autorità indipendente e un funzionario di Bruxelles, e non le assemblee elettive, dice qualcosa di preciso sullo stato di salute della rappresentanza. La delega legislativa nasce come strumento tecnico per materie di dettaglio; usata per ridisegnare il rapporto tra cittadino e potere di polizia, diventa qualcosa d’altro.
Il diritto di attraversare una piazza senza lasciare una traccia biometrica negli archivi dello Stato non è un privilegio da difendere per ragioni astratte. È la condizione materiale di tutte le altre libertà: quella di riunirsi, di manifestare, di dissentire, di essere presenti a un evento pubblico senza doverne rendere conto a nessuno. Quando quella condizione viene meno, ciò che resta non è una democrazia semplicemente meno comoda. È una democrazia sorvegliata, che continua a chiamarsi con lo stesso nome mentre ha già cominciato a funzionare in un altro modo.
Mario Sommella
Fonti
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI Act), in particolare articolo 5.
Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025.
Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, articolo 9, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (moratoria sul riconoscimento facciale in luoghi pubblici fino al 31 dicembre 2023).
Schema di decreto legislativo di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, Atto del Governo n. 418, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026.
Garante per la protezione dei dati personali, parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689, 14 luglio 2026, registro dei provvedimenti n. 531, doc. web n. 10275606.
Garante per la protezione dei dati personali, AI Act, Garante: rafforzare le tutele per i dati biometrici, newsletter del 29 luglio 2026.
Garante per la protezione dei dati personali, Riconoscimento facciale: Sari Real Time non è conforme alla normativa sulla privacy, parere del 25 marzo 2021, registro dei provvedimenti n. 127, doc. web n. 9575877.
Garante per la protezione dei dati personali, Videosorveglianza: stop del Garante privacy a riconoscimento facciale e occhiali smart, comunicato sulla moratoria e sulle istruttorie avviate nei confronti di due Comuni.
Patrick Grother, Mei Ngan, Kayee Hanaoka, Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects, NISTIR 8280, National Institute of Standards and Technology, dicembre 2019.
ANSA, Il riconoscimento facciale nell’AI Act, dal divieto alle eccezioni, 30 luglio 2026.
ANSA, Il governo accelera sul riconoscimento facciale, Pd-M5s insorgono, 29 luglio 2026.
ANSA, Richiamo dell’Ue sul riconoscimento facciale, sospeso il voto, 30 luglio 2026.
ANSA, AI Act, Garante Privacy: rafforzare le tutele per i dati biometrici, 29 luglio 2026.
Il Fatto Quotidiano, Riconoscimento facciale, rinvio voto alla Camera e stop Ue, 30 luglio 2026.
Il Fatto Quotidiano, Riconoscimento facciale con l’AI: il governo vuole ampliare i poteri alla polizia, 29 luglio 2026.
Il Post, Come funzionerebbe il riconoscimento facciale che vuole il governo, 30 luglio 2026.
Sky TG24, Sistema riconoscimento facciale con AI, come funziona e cosa prevede il decreto, 30 luglio 2026.
Euronews, In Italia polemiche per il decreto sul riconoscimento facciale, Bruxelles: «Vietato negli spazi pubblici», 30 luglio 2026.
Il Messaggero, Riconoscimento facciale, frenata del centrodestra. «Rispettiamo le norme Ue», 30 luglio 2026.
La Notizia, Riconoscimento facciale, cosa prevede il decreto contestato del governo: l’iter, le criticità e il confronto con gli altri Paesi, 30 luglio 2026.
Servicematica, Sorvegliati anche in piazza? Il decreto sul riconoscimento facciale e i suoi tre nodi con l’AI Act, luglio 2026.
Namirial, Decreto AI e biometria: impatti su privacy e cyber security, luglio 2026.
Formiche.net, Vi spiego tutti i rischi del trattamento preventivo dei dati biometrici. Parla l’avvocato Stefano Mele, 30 luglio 2026.
Il Foglio, Sul riconoscimento facciale con l’AI non c’è nessun allarme democratico. Parla Brozzetti (Luiss), 30 luglio 2026.
Punto Informatico, AI Act: pareri del Garante Privacy sui decreti legislativi, 29 luglio 2026.
greenMe, Riconoscimento facciale ai concerti e negli stadi: il Garante della privacy chiede di riscrivere il decreto, 30 luglio 2026.
Altalex, Legge sull’intelligenza artificiale: tutte le deleghe al Governo, 29 settembre 2025.
MediaLaws, Dalla proposta AS 1146 alla legge 132/2025: il quadro normativo italiano sull’IA prende forma, 10 ottobre 2025.
Agenda Digitale, Riconoscimento facciale, perché la moratoria non basta: tutti i nodi della norma italiana, 7 dicembre 2021.
Sky TG24, Scontri in Val di Susa: 450 identificati, 26 luglio 2026.
Euronews, Scontri in Val di Susa, Meloni e Piantedosi sul posto: solidarietà agli agenti feriti, 26 luglio 2026.
Osservatorio Repressione, Dalla Val di Susa a Bologna: la repressione non si ferma. Arresti, schedature e nuove indagini contro il dissenso, 30 luglio 2026.
Mario Sommella, Cyberfascismo. Anatomia di un dominio invisibile, edizione dell’autore, 2026, ISBN 979-12-9863-030-7.
Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press, Roma, 2019.
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