L’invisibilità come privilegio

Il Paese che guida la classifica mondiale della segretezza finanziaria è lo stesso che ha smantellato il proprio registro dei titolari effettivi, che finanzia la più grande macchina di deportazione della sua storia e che esporta il modello ai propri alleati. Opacità del capitale e ipervisibilità dei corpi non sono due fenomeni: sono due facce della stessa architettura.

1. Il fatto: una direttiva di Pechino e centinaia di miliardi

Dal 24 luglio 2026, secondo le direttive del Ministero delle Finanze della Repubblica popolare cinese, i residenti fiscali che trasferiscono beni in trust esteri sono tenuti a versare un’imposta sul reddito delle persone fisiche del venti per cento sui proventi generati, indipendentemente dal fatto che i dividendi siano stati effettivamente distribuiti. Il quadro normativo concede novanta giorni per regolarizzare la posizione senza sanzioni ulteriori e si applica anche a chi ha acquisito una cittadinanza straniera o la residenza permanente all’estero continuando a mantenere in Cina i propri principali interessi economici.

L’ampiezza della manovra conta più della singola aliquota. Come ha spiegato al Fatto Quotidiano l’avvocato Giovanni Lovisetti, esperto di operazioni di investimento tra Cina e Italia, la legislazione cinese ha sempre previsto la tassazione del reddito mondiale dei residenti fiscali, ma la sua applicazione pratica ai trust offshore era rimasta incerta; il nuovo regime elimina gran parte delle ambiguità e disciplina anche tutte le strutture che, pur non appartenendo tecnicamente alla categoria del trust, mirano a raggiungere il medesimo risultato economico. È una formula che merita attenzione, perché adotta un criterio di sostanza economica anziché di forma giuridica: esattamente il criterio che le legislazioni occidentali continuano a non adottare.

Il contesto è quello di una campagna fiscale di ampia scala. Funzionari, banchieri e gestori di family office hanno riferito al Financial Times di aver ricevuto istruzione di esaminare gli investimenti esteri dei contribuenti più facoltosi, con accertamenti che in alcuni casi risalgono a venticinque anni fa. Nel giugno 2026 l’Ufficio nazionale di controllo dei conti ha rilevato irregolarità presso istituzioni finanziarie statali, tra cui 348,36 milioni di dollari di imposte eluse da Bank of China. Non esistono stime ufficiali dei capitali cinesi collocati oltre frontiera; secondo l’Institute of International Finance, nel solo 2025 hanno superato il confine più di ottocento miliardi di dollari. Il South China Morning Post ha ricordato casi divenuti pubblici, dal trasferimento nel 2005 delle quote di Soho China in un trust alle isole Cayman da parte di Pan Shiyi e Zhang Xin, fino alla disputa ereditaria interna alla famiglia del fondatore di Wahaha, Zong Qinghou, che ha portato alla luce un trust offshore di valore prossimo ai due miliardi di dollari.

Le ragioni della stretta sono economiche prima che ideologiche, e le fonti concordano nel descriverle. Il rallentamento della crescita ha ridotto il gettito dell’imposta sulle società; la crisi immobiliare ha prosciugato la vendita dei terreni agli sviluppatori, che fino a pochi anni fa rappresentava circa il trentotto per cento delle entrate fiscali dei governi locali; la disuguaglianza è cresciuta in modo vistoso, con un coefficiente di Gini passato, secondo una ricerca di Li Shi dell’Università di Zhejiang divulgata nel marzo 2026, da 0,45 nel 1995 a oltre 0,7 nel 2023. Attribuire alla misura una finalità redistributiva sarebbe una forzatura: le fonti disponibili indicano piuttosto l’intreccio tra necessità di gettito, controllo dei flussi di capitale e ricerca di legittimazione politica. I consulenti internazionali, dal canto loro, segnalano un rischio concreto di doppia imposizione per i contribuenti collocati fra sistema cinese e sistemi esteri.

2. Il criterio del giudizio non può essere l’identità di chi decide

La notizia è stata quasi ovunque letta attraverso la lente del sistema politico cinese. È una lente legittima, ma non è un criterio di valutazione. Una norma fiscale si giudica per ciò che fa: quale asimmetria colma, quale principio applica, quali effetti produce, con quale coerenza rispetto alle finalità dichiarate. Se una disposizione impedisce che grandi patrimoni si rendano fiscalmente irreperibili, quella disposizione svolge la stessa funzione tecnica a Pechino, a Bruxelles o a Roma.

Esiste però una difficoltà preliminare nell’etichetta stessa. Definire autoritario un sistema e chiudere lì il ragionamento presuppone che l’alternativa sia un blocco di ordinamenti a garanzie piene. È un presupposto che nel 2026 non regge alla verifica empirica, ed è proprio la verifica empirica a costituire il rimosso di quasi tutta la pubblicistica occidentale su questi temi.

Il Rapporto sulla democrazia 2026 dell’Istituto V-Dem dell’Università di Göteborg, il più ampio archivio quantitativo esistente sui regimi politici, registra che nel 2025 quasi un quarto dei Paesi del mondo era in fase di autocratizzazione e che sei dei dieci nuovi Paesi entrati in quella categoria appartengono a Europa e Nord America. Fra questi figurano il Regno Unito, l’Italia e gli Stati Uniti. Il rapporto qualifica come senza precedenti nella storia moderna la velocità del regresso statunitense e colloca il livello di democrazia degli Stati Uniti al valore del 1965, l’anno del Voting Rights Act. Secondo gli autori, la scala e la rapidità del processo superano quelle registrate nei venticinque anni precedenti in Russia, Turchia e Ungheria. È una misurazione, non un’opinione, e proviene da un istituto finanziato tra gli altri dalla Commissione europea, dalla Banca mondiale e dalla National Science Foundation statunitense.

Anche il caso italiano merita di essere nominato senza infingimenti, perché aiuta a capire che il gradiente attraversa gli ordinamenti democratici invece di separarli in blocchi. Il decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito senza modifiche nella legge 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto quattordici nuove fattispecie di reato e nove aggravanti, ampliando i poteri di polizia. Sul provvedimento si sono espresse criticamente l’Associazione italiana dei professori di diritto penale e l’Unione delle Camere penali, mentre organismi internazionali hanno segnalato rischi di compressione dei diritti civili; lo stesso Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, nella Relazione n. 33/2025, ha rilevato elementi problematici sul piano costituzionale e procedurale. La conclusione non è che l’Italia equivalga alla Cina. È che l’autoritarismo non è un confine netto tra due mondi, ma una direzione di marcia, e che usarlo come scorciatoia comparativa impedisce di vedere ciò che si ha davanti.

3. Il primo paradiso fiscale del mondo non è un’isola

Chi immagina il paradiso fiscale come uno scoglio caraibico sta guardando nella direzione sbagliata da almeno vent’anni. Nel Financial Secrecy Index del Tax Justice Network, la classifica che misura quanta segretezza finanziaria ciascuna giurisdizione fornisce al resto del mondo combinando l’opacità delle sue leggi con il volume dei servizi finanziari che offre a non residenti, al primo posto ci sono gli Stati Uniti d’America. Seguono Svizzera, Singapore, Hong Kong, Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi. Le isole non compaiono nelle prime posizioni perché non hanno la scala: il volume lo forniscono le economie centrali.

Dentro gli Stati Uniti il nodo ha un nome preciso. Il Delaware, secondo Stato più piccolo dell’Unione con meno di un milione di abitanti, ospita oltre 2,1 milioni di entità giuridiche attive: più società che persone. Nel 2024 vi sono state costituite 289.810 nuove entità, di cui oltre il settantadue per cento società a responsabilità limitata. Il 66,7 per cento delle imprese incluse nella classifica Fortune 500 vi è incorporato, e l’81,4 per cento delle società che nel 2024 si sono quotate su un mercato azionario statunitense vi ha stabilito la propria sede legale. Sono dati ufficiali della Division of Corporations dello Stato, che li pubblica con orgoglio nel proprio rapporto annuale.

Non tutte quelle società sono veicoli opachi, e sarebbe scorretto sostenerlo: la maggior parte sceglie il Delaware per la prevedibilità della giurisprudenza commerciale della Court of Chancery. Ma il punto non è la percentuale: è che il sistema non consente di distinguere. Per costituire una società a responsabilità limitata in Delaware non è necessario dichiarare pubblicamente chi ne sia il proprietario effettivo, e l’anonimato societario di quello Stato è stato più volte identificato come una delle principali fonti mondiali di veicoli societari anonimi. Accanto al Delaware operano il South Dakota, il Nevada e il Wyoming, che hanno costruito una legislazione sui trust perpetui e sulla riservatezza patrimoniale che i Pandora Papers hanno documentato essere utilizzata da capi di Stato e grandi patrimoni stranieri con garanzie pari o superiori a quelle delle giurisdizioni offshore tradizionali.

Vi è poi l’asimmetria decisiva, quella che rende il sistema statunitense strutturalmente diverso da tutti gli altri. Gli Stati Uniti hanno costruito con il FATCA un regime che obbliga le istituzioni finanziarie del resto del pianeta a comunicare al fisco americano i conti detenuti da contribuenti statunitensi. Non hanno però aderito al Common Reporting Standard, lo standard multilaterale di scambio automatico delle informazioni al quale partecipano oltre cento giurisdizioni. Il flusso informativo, in altre parole, è a senso unico: entra, non esce. È il vantaggio competitivo più sottovalutato dell’intera architettura finanziaria contemporanea, e spiega perché una parte crescente dei capitali che lasciano le giurisdizioni offshore tradizionali si diriga verso il territorio statunitense anziché allontanarsene.

4. Marzo 2025: quando un registro è stato spento

Nel 2021 il Congresso degli Stati Uniti aveva approvato il Corporate Transparency Act, superando il veto presidenziale. Era la risposta legislativa a decenni di denunce internazionali: le società costituite sul territorio statunitense avrebbero dovuto comunicare al Financial Crimes Enforcement Network, l’unità antiriciclaggio del Tesoro, l’identità dei propri titolari effettivi. Non un registro pubblico, si badi: un archivio riservato accessibile alle autorità. Il minimo sindacale della trasparenza patrimoniale.

Il 21 marzo 2025 il FinCEN ha emanato una interim final rule, pubblicata nel Federal Register il 26 marzo, che ridefinisce la nozione stessa di soggetto obbligato. Sono ora tenute alla comunicazione soltanto le entità costituite secondo il diritto di un Paese straniero e registrate per operare negli Stati Uniti. Tutte le entità costituite negli Stati Uniti, che fino a quel momento la norma chiamava domestic reporting companies, sono esentate; sono esentati anche i titolari effettivi che siano cittadini o residenti statunitensi, persino quando figurino in una società estera soggetta all’obbligo. Contestualmente il FinCEN ha annunciato che non avrebbe applicato sanzioni né a cittadini statunitensi né a società costituite negli Stati Uniti. Nel dicembre 2025 la Corte d’appello federale dell’Undicesimo Circuito ha confermato la costituzionalità del Corporate Transparency Act, ma l’esenzione amministrativa è rimasta in vigore.

Occorre soffermarsi su ciò che questo significa, perché è la notizia fiscale più rilevante del decennio ed è passata quasi inosservata. La giurisdizione che il Financial Secrecy Index colloca al primo posto mondiale per fornitura di segretezza finanziaria ha stabilito, con un atto amministrativo e senza passare dal Congresso, che le proprie società non devono dichiarare a nessuno chi le possieda realmente. L’obbligo sopravvive solo per gli stranieri. Una legge nata per rendere visibili i titolari effettivi è stata riscritta in via regolamentare fino a esentare precisamente coloro che doveva riguardare.

Il parallelo con la vicenda italiana del registro dei titolari effettivi, di cui si dirà, è istruttivo proprio nelle differenze. In Italia il registro è bloccato da un contenzioso amministrativo e da un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea: una paralisi giudiziaria, criticabile ma non deliberata. Negli Stati Uniti la trasparenza è stata disattivata per decisione dell’esecutivo. Nel primo caso la macchina si è inceppata. Nel secondo qualcuno ha girato l’interruttore.

5. La stessa mano: opacità del capitale, ipervisibilità dei corpi

Nei mesi in cui il Tesoro statunitense rendeva invisibili i proprietari delle società, lo stesso governo costruiva l’apparato di identificazione, sorveglianza e cattura di persone fisiche più imponente della storia del Paese. Le due operazioni non sono in contraddizione: sono complementari, ed è questa complementarità il cuore della questione.

La legge di bilancio approvata il 4 luglio 2025, denominata One Big Beautiful Bill Act, ha destinato circa centosettanta miliardi di dollari alle politiche di controllo dell’immigrazione, di cui circa settantacinque miliardi direttamente all’Immigration and Customs Enforcement: quarantacinque miliardi per l’espansione della capacità detentiva, compresa la detenzione di nuclei familiari, e circa trenta miliardi per assunzioni, premi al personale, mezzi e operazioni di rimozione. Il bilancio annuale dell’ICE è destinato a triplicare fino a circa trenta miliardi di dollari, una cifra che nelle classifiche delle spese militari mondiali si collocherebbe fra le prime quindici e che supera quanto la Polonia destina alle proprie forze armate. L’obiettivo dichiarato dal Dipartimento della sicurezza interna è un milione di espulsioni all’anno. Un memorandum interno dell’agenzia datato 13 febbraio 2026 prevede il raggiungimento di 92.600 posti di detenzione, con otto centri capaci di ospitare fino a diecimila persone ciascuno e sedici siti regionali di transito.

La contropartita di questa espansione è documentata. Secondo l’American Immigration Council, tra l’inizio e la fine del 2025 il numero di persone detenute quotidianamente dall’ICE è cresciuto di oltre il settantacinque per cento e le strutture utilizzate sono aumentate del novantuno per cento. Il programma 287(g), che delega poteri di polizia migratoria alle forze dell’ordine statali e locali, è passato da 135 accordi all’inizio del 2025 a 811 nel luglio dello stesso anno. Dal novembre 2025 l’operazione Metro Surge ha dispiegato oltre tremila agenti federali nel solo Minnesota, con particolare attenzione alla comunità di origine somala, che il presidente degli Stati Uniti aveva pubblicamente definito spazzatura. Amnesty International ha chiesto la cessazione delle operazioni e l’apertura di indagini sull’uso eccessivo della forza, incluso l’uso letale.

I dati raccolti dall’American Civil Liberties Union e ripresi nel luglio 2026 descrivono un mese di operazioni: quarantatremila arresti, centotrentadue casi documentati di impiego di agenti chimici contro migranti, ottantuno casi di forme di soppressione del respiro, duecentoquattordici minori identificati e detenuti, quaranta istituti scolastici temporaneamente chiusi durante le operazioni. Il rapporto identifica inoltre centocinquantacinque cittadini statunitensi trattenuti per errore, scambiati per stranieri privi di documenti sulla base, secondo l’organizzazione, di una diffusa profilazione razziale. L’immagine di un bambino di cinque anni fermato mentre tornava da scuola con lo zaino in spalla ha fatto il giro del mondo. Secondo il monitoraggio indipendente di ICE Tracking, all’11 luglio 2026 su 65.765 persone detenute 46.436 non avevano alcuna condanna penale: poco più del settanta per cento.

Qui si tocca il punto analitico che tiene insieme l’intero discorso. Uno Stato che ha dichiarato di non poter più chiedere a una società del Delaware chi ne sia il proprietario è lo stesso Stato che riesce a identificare, localizzare e trattenere un bambino di cinque anni all’uscita di scuola. Non è una questione di capacità tecnica: le due operazioni richiedono infrastrutture informative dello stesso ordine di complessità, e in molti casi le medesime banche dati biometriche e anagrafiche. È una questione di direzione dello sguardo. L’apparato statale è stato reso cieco verso l’alto e ipersensibile verso il basso. La trasparenza, che dovrebbe essere una tecnica di controllo del potere, è stata capovolta in una tecnica di controllo dei governati.

Vi è anche una dimensione economica diretta, che raramente viene messa in fila. La stessa legge che ha stanziato quarantacinque miliardi per la detenzione ha ridotto la copertura sanitaria pubblica e l’assistenza alimentare, e ha reso permanenti riduzioni fiscali che favoriscono i redditi più elevati. La quota più consistente dei fondi per la detenzione è destinata a società private che costruiscono e gestiscono le strutture. La macchina della deportazione non è soltanto un dispositivo ideologico: è un mercato, con azionisti, margini e prospettive di crescita garantite dalla domanda pubblica. Chi sostiene che la destra radicale contemporanea sia anticapitalista dovrebbe guardare a chi incassa.

6. I nomi

Le cifre aggregate hanno un difetto: assolvono. Descrivono un fenomeno e nascondono le persone, e permettono di discutere di politiche migratorie come se non ci fossero morti. Vale dunque la pena di scrivere i nomi, con le date e le circostanze accertate, distinguendo ciò che è documentato da ciò che resta contestato. Non esiste un conteggio ufficiale delle persone uccise dagli agenti federali dell’immigrazione: quello che segue è ricostruito da inchieste giornalistiche, atti giudiziari e organizzazioni per i diritti civili.

Ruben Ray Martinez, ventitré anni, cittadino statunitense, è stato ucciso il 15 marzo 2025 a South Padre Island, in Texas, da un agente di Homeland Security Investigations. L’ICE parlò di mancata ottemperanza a ordini durante un intervento di viabilità; il Dipartimento della sicurezza interna non ha riconosciuto pubblicamente la morte fino al febbraio 2026, quando la vicenda è stata rivelata dalla stampa. Nel febbraio 2026 il New York Times ha riferito che un testimone chiave, che contestava la versione ufficiale, è morto in un incidente stradale.

Silverio Villegas González, trentotto anni, cuoco messicano, è stato ucciso il 12 settembre 2025 a Franklin Park, alla periferia di Chicago, mentre tentava di allontanarsi da un controllo stradale poco dopo avere accompagnato un bambino all’asilo. L’ICE sostenne che avesse usato l’auto contro gli agenti; testimoni oculari hanno contestato la ricostruzione, e il caso è stato classificato come omicidio dalle autorità locali.

Isaías Sánchez Barboza, trentuno anni, messicano, è stato ucciso nel dicembre 2025 lungo il Rio Grande da un agente della Border Patrol, che ha dichiarato di avere sparato al termine di una colluttazione di circa due minuti. Non risulta l’esistenza di riprese video dell’episodio; la salma è stata restituita al Messico e l’indagine dei Texas Rangers prosegue.

Keith Porter Jr., quarantatré anni, padre di due figli, è stato ucciso il 31 dicembre 2025 nel quartiere di Northridge a Los Angeles da un agente dell’ICE fuori servizio. La famiglia e le organizzazioni locali sostengono che stesse festeggiando il capodanno e non minacciasse nessuno. Non esistono riprese di bodycam. Gli avvocati hanno chiesto al procuratore generale della California di aprire un’indagine indipendente.

Renée Nicole Good, trentasette anni, cittadina statunitense, madre di tre bambini piccoli, è stata uccisa il 7 gennaio 2026 nel quartiere Central di Minneapolis da un agente dell’ICE mentre osservava un’operazione federale. Era disarmata. La segretaria alla Sicurezza interna dichiarò che aveva usato l’automobile per tentare di uccidere gli agenti, definendo il gesto un atto di terrorismo interno. I video e le testimonianze mostrano un’auto che si stava allontanando. Testimoni hanno riferito che gli agenti federali hanno impedito a soccorritori e passanti di prestarle aiuto. La Divisione diritti civili del Dipartimento di giustizia ha rifiutato di aprire un’indagine sull’agente, avviando invece accertamenti sulla vedova.

Alex Jeffrey Pretti, trentasette anni, cittadino statunitense, infermiere di terapia intensiva presso il centro sanitario per i veterani di Minneapolis, senza precedenti penali, è stato ucciso il 24 gennaio 2026 nel quartiere Whittier mentre riprendeva con il telefono un’operazione federale. Aveva un regolare porto d’armi; l’analisi dei video da parte del New York Times e della CNN mostra che non estrasse mai l’arma e che era già stato disarmato e immobilizzato a terra quando gli agenti hanno fatto fuoco: almeno dieci colpi in cinque secondi. Il Dipartimento della sicurezza interna aveva dichiarato che si era avvicinato agli agenti impugnando una pistola con l’intento di massacrarli. Pretti aveva cominciato a partecipare alle proteste dopo l’uccisione di Renée Good; suo padre ha raccontato che i genitori gli avevano raccomandato di stare attento. In un precedente contatto con gli agenti, undici giorni prima, aveva riportato la frattura di una costola.

Nurul Amin Shah Alam, cinquantasei anni, rifugiato rohingya fuggito dal Myanmar e arrivato negli Stati Uniti alla vigilia di Natale del 2024, quasi cieco e non parlante inglese, è morto a Buffalo, nello Stato di New York. Il 19 febbraio 2026 agenti della Border Patrol lo hanno prelevato dal carcere della contea di Erie e lo hanno lasciato, di notte e con temperature prossime allo zero, nel parcheggio di una caffetteria chiusa a diverse miglia da casa, senza avvisare né la famiglia né il suo avvocato. Le telecamere di sorveglianza lo riprendono mentre si allontana con ai piedi le calzature fornite dal carcere. È stato trovato morto in strada il 24 febbraio. Il 31 marzo l’ufficio del medico legale della contea di Erie ha stabilito che la causa del decesso erano complicanze di un’ulcera duodenale perforata precipitate da ipotermia e disidratazione, e ha qualificato la morte come omicidio, precisando che tale qualificazione indica una morte derivante dall’azione o dall’omissione di altri e non implica di per sé un intento criminoso. La procuratrice generale dello Stato di New York ha aperto un’indagine formale; la governatrice ha definito crudele e disumano l’abbandono di un uomo che non vedeva e non parlava inglese davanti a un locale chiuso. La Customs and Border Protection ha replicato che il luogo era stato scelto in quanto posizione calda e sicura vicina all’ultimo indirizzo noto dell’uomo. Un gruppo di parlamentari ha chiesto formalmente un’indagine al Dipartimento della sicurezza interna.

Lorenzo Salgado Araujo, cinquantadue anni, messicano, in Texas da trentacinque anni, costruttore edile e padre di tre figli, è stato ucciso il 7 luglio 2026 a Houston mentre accompagnava la propria squadra di operai in un cantiere. Secondo una fonte citata dalla CNN non era l’obiettivo dell’operazione. Gli agenti non indossavano bodycam. L’ICE ha sostenuto che avesse trasformato il veicolo in un’arma; i tre uomini fermati quel giorno, la famiglia, alcuni eletti locali e organizzazioni per i diritti civili hanno contestato la ricostruzione. Suo fratello, seduto sul sedile del passeggero, ha riferito tramite il proprio legale che un agente ha aperto la portiera, ha gridato di fermarsi e ha immediatamente sparato, e che l’ambulanza è arrivata dopo venti o trenta minuti. La procura della contea di Harris ha aperto un’indagine lamentando la mancata condivisione delle prove da parte delle autorità federali.

Joan Sebastián Durán Guerrero, venticinque anni, colombiano, marito e padre di una bambina di tre anni, è stato ucciso il 13 luglio 2026 a Biddeford, nel Maine, durante un tentativo di controllo stradale. La moglie e la figlia hanno visto il corpo. A meno di una settimana di distanza dalla morte di Salgado Araujo e a duemila miglia da Houston, l’episodio ha spinto il Dipartimento della sicurezza interna ad annunciare, il 14 luglio, la sospensione della maggior parte dei controlli stradali e l’estensione dell’uso delle bodycam. È la prima ammissione implicita che il problema fosse strutturale.

A questi si aggiungono le persone ferite e sopravvissute, almeno diciannove al 23 febbraio 2026, e i casi che sfuggono alla classificazione, come quello di Elena Catarina Morales-Chan, ventinove anni, annegata insieme a un ragazzo di quattordici quando il veicolo su cui viaggiavano è finito in un canale durante una fuga da agenti della Border Patrol. Fra i feriti c’è Marimar Martinez, trent’anni, cittadina statunitense, colpita da cinque proiettili il 4 ottobre 2025 a Chicago mentre avvisava i vicini della presenza di agenti: le accuse mosse contro di lei sono state ritirate il 20 novembre 2025, l’agente non aveva la bodycam accesa e le prove successivamente rese pubbliche, secondo i suoi legali, contraddicono la versione ufficiale.

Il quadro d’insieme conta più dei singoli episodi. Il Wall Street Journal ha individuato almeno tredici casi in cui, fra il luglio 2025 e il gennaio 2026, agenti dell’immigrazione hanno sparato contro veicoli civili; almeno cinque delle persone colpite in quel periodo erano cittadini statunitensi. La giustificazione ufficiale è quasi sempre la stessa: il conducente avrebbe trasformato l’auto in un’arma. In numerosi casi i video mostrano un veicolo che si allontanava. Molte polizie statunitensi, compreso il Dipartimento di giustizia federale, addestrano i propri agenti a non sparare contro veicoli in movimento e insegnano che mettersi deliberatamente davanti a un’auto non genera un diritto di legittima difesa. Ricorrono inoltre tre costanti: le bodycam spente o assenti, le versioni ufficiali diffuse entro poche ore e successivamente smentite da video e testimonianze, e l’assenza di indagini indipendenti.

Esiste poi il capitolo delle morti in detenzione, meno visibile perché avviene senza testimoni. Nel 2025 l’ICE ha registrato oltre trenta decessi fra le persone detenute, il numero più alto da oltre vent’anni, prossimo al record del 2004. Human Rights Watch, nel rapporto Dying in Detention pubblicato nel giugno 2026, ha contato cinquantadue morti nei cinquecento giorni compresi fra il 20 gennaio 2025 e il 4 giugno 2026, con un tasso di mortalità più che raddoppiato rispetto all’inizio del secondo mandato, quasi quadruplo rispetto all’amministrazione precedente e superiore a quello registrato durante la pandemia. Al 4 agosto 2026 si contano almeno ventiquattro decessi nel solo anno in corso. Fra questi, Mohammad Nazeer Paktiawal, quarantun anni, afghano, per oltre un decennio militare a fianco delle forze statunitensi, entrato negli Stati Uniti con permesso umanitario nell’agosto 2021 e richiedente asilo, morto il 14 marzo 2026 meno di ventiquattro ore dopo essere stato detenuto, senza patologie note.

7. Il modello e la sua esportazione

Il caso statunitense non resta dentro i confini statunitensi, ed è questo a renderlo il primo anello di una catena anziché un’anomalia nazionale. La direzione dell’esportazione è documentata da atti ufficiali, non da illazioni.

Nel febbraio 2025, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il vicepresidente degli Stati Uniti ha pronunciato un discorso nel quale ha indicato la principale minaccia per l’Europa non nella Russia ma all’interno delle società europee, contestando ai governi del continente la limitazione della libertà di espressione e la marginalizzazione di partiti come Alternative für Deutschland, formazione che l’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione tiene sotto osservazione. Nel maggio 2025 un funzionario del Dipartimento di Stato ha diffuso, attraverso un canale ufficiale, un testo che invocava la costruzione di un’alleanza civilizzazionale fra nazioni cristiane, indicando esplicitamente come interlocutori l’Ungheria di Orbán, l’AfD tedesca e il PiS polacco: il documento è uscito nell’intervallo fra i due turni delle presidenziali polacche. Nel dicembre 2025 la nuova Strategia di sicurezza nazionale ha consolidato l’impianto in un documento programmatico, che incoraggia esplicitamente i partiti patriottici europei.

L’operazione si è estesa al terreno normativo. Nel febbraio 2026 la Commissione giustizia della Camera dei rappresentanti ha pubblicato un rapporto intitolato The Foreign Censorship Threat, Part II, che accusa l’Unione europea di avere esercitato, attraverso il Digital Services Act, pressioni sulle piattaforme digitali lesive della libertà di espressione degli utenti statunitensi. Negli stessi giorni il Financial Times ha riferito che il Dipartimento di Stato sarebbe pronto a finanziare think tank e organizzazioni allineate al movimento MAGA in tutta Europa. Il politologo Cas Mudde, fra i maggiori studiosi europei delle destre radicali, ha sintetizzato il senso complessivo di quei documenti sostenendo che l’attuale governo statunitense ritiene funzionale alla propria sicurezza nazionale l’indebolimento della democrazia liberale in Europa. È una valutazione, e come tale va presentata; ma è una valutazione che si appoggia su testi pubblici.

Sul nome da dare a tutto questo esiste una controversia scientifica reale, e sarebbe intellettualmente disonesto risolverla per decreto. Una parte degli studiosi impiega la categoria del fascismo o del neofascismo, un’altra preferisce parlare di autoritarismo competitivo, di destra radicale populista o di autocratizzazione per via legale. La discussione è aperta e riguarda la tenuta delle categorie storiche più che i fatti. I fatti, invece, non sono in discussione: il sostegno esplicito a formazioni di estrema destra straniere, l’uso di una retorica etnico-religiosa nella definizione degli alleati, la designazione pubblica di gruppi etnici come indesiderabili, la militarizzazione dell’applicazione delle norme sull’immigrazione, la pressione sugli ordinamenti alleati perché rimuovano i limiti alla diffusione dei discorsi d’odio. Chi preferisce non usare la parola fascismo deve comunque spiegare che cosa faccia, di diverso, un fenomeno con queste caratteristiche.

Quanto agli strumenti, la novità non è la propaganda ma la sua infrastruttura. Le piattaforme digitali sui cui algoritmi si forma oggi una parte decisiva dell’opinione pubblica appartengono a un numero ristrettissimo di proprietari privati, alcuni dei quali sono intervenuti direttamente e apertamente nelle campagne elettorali europee. Non serve postulare una regia: basta osservare che il potere di stabilire che cosa milioni di cittadini vedano ogni mattina è oggi una proprietà privata trasferibile, e che chi la detiene ha interessi fiscali e regolatori diretti negli esiti politici che contribuisce a determinare. Il rapporto Oxfam del gennaio 2026 registra che sette delle dieci maggiori corporation mediatiche mondiali hanno proprietari miliardari. Si chiude qui un cerchio: la stessa concentrazione patrimoniale che sfugge alla tassazione finanzia gli strumenti che formano il consenso attorno alle politiche che la proteggono.

E la catena ha un anello propriamente fiscale, che ricongiunge questa sezione al resto dell’articolo. Nel giugno 2025 l’amministrazione statunitense ha ottenuto la sospensione di fatto della global minimum tax nei confronti dei propri gruppi multinazionali minacciando, attraverso la sezione 899 del proprio disegno di legge di bilancio, un prelievo ritorsivo contro i soggetti dei Paesi che l’applicavano. La minaccia è stata ritirata quando il G7 ha concesso il regime side-by-side. È lo stesso metodo: la pressione unilaterale come sostituto del negoziato multilaterale, esercitata da un attore che dispone di una posizione dominante nel sistema che pretende di riformare.

8. Il paradiso fiscale non è un luogo, è un’infrastruttura

Ciò che il caso statunitense insegna, e che l’immagine dell’isola caraibica impedisce di vedere, è che il paradiso fiscale non è una giurisdizione ma un sistema di servizi. Trust, società fiduciarie, catene di holding, prestanome, banche corrispondenti, studi legali, società di revisione, intermediari specializzati: il prodotto finale di questa industria non è il risparmio d’imposta, è l’opacità. Ciò che viene venduto, e comprato a caro prezzo, è la difficoltà di stabilire chi possieda che cosa e dove il valore sia stato realmente prodotto. L’aliquota bassa è un effetto; l’invisibilità è il servizio.

Le dimensioni sono note con ragionevole approssimazione. Secondo il Global Tax Evasion Report 2024 dell’EU Tax Observatory, alla fine del 2022 le famiglie detenevano offshore circa dodicimila miliardi di dollari di ricchezza finanziaria, l’equivalente del dodici per cento del prodotto interno lordo mondiale. Lo scambio automatico di informazioni bancarie ha ridotto l’evasione offshore di circa un fattore tre: è la dimostrazione, come osserva il rapporto, che risultati rapidi sono possibili quando esiste la volontà politica. Resta però non tassato circa un quarto della ricchezza offshore, pari al 3,2 per cento del prodotto mondiale. E la sua distribuzione è estremamente concentrata: lo 0,1 per cento più ricco delle famiglie detiene intorno all’ottanta per cento della ricchezza offshore, lo 0,01 per cento circa la metà.

Sul versante societario, il Tax Justice Network ha stimato nell’edizione 2024 del suo State of Tax Justice perdite globali per 492 miliardi di dollari l’anno, di cui 347,6 miliardi imputabili al trasferimento di profitti da parte delle multinazionali e 144,8 miliardi a persone fisiche che occultano patrimoni all’estero. L’edizione 2025, pubblicata il 4 novembre, ha ricostruito il periodo 2016-2021: 1.700 miliardi di dollari di imposta sulle società perduti complessivamente, di cui 495 miliardi riconducibili a multinazionali con sede negli Stati Uniti, che risultano al tempo stesso il Paese più danneggiato dall’abuso fiscale societario, con 271 miliardi persi a causa delle proprie stesse imprese.

Un dato di quel rapporto merita di essere isolato, perché rovescia la percezione comune del problema. Il Tax Justice Network calcola che 474,6 miliardi di quelle perdite si sarebbero potuti evitare semplicemente rendendo pubbliche le rendicontazioni paese per paese che i governi già raccolgono dalle multinazionali. La stima si fonda sulle variazioni di comportamento osservate tra le banche europee, obbligate alla pubblicazione. L’informazione, dunque, in molti casi esiste già. È raccolta. Non è pubblicata. L’opacità non è qui un limite tecnico: è una scelta legislativa, esattamente come lo è stata la interim final rule del marzo 2025.

9. La domanda rimossa: da dove viene la ricchezza

Nel dibattito pubblico esiste una formula rassicurante che accompagna quasi sempre le proposte di giustizia fiscale: non è una guerra contro i ricchi, non si tratta di criminalizzare chi ha legittimamente costruito un patrimonio, si tratta soltanto di far contribuire di più chi ha di più. La formula serve a disinnescare l’accusa di invidia sociale, ma contiene una premessa non esaminata: che la grande ricchezza accumulata sia il risultato di un’attività produttiva e che illegittima sia soltanto la sua successiva sottrazione al fisco. È una premessa che i dati rendono problematica.

Il rapporto Oxfam presentato al World Economic Forum nel gennaio 2026 registra che alla fine di novembre 2025 i miliardari nel mondo hanno superato per la prima volta quota tremila e che la loro ricchezza netta aggregata ha raggiunto 18.300 miliardi di dollari, con una crescita reale del 16,2 per cento in dodici mesi, tre volte il ritmo medio del quinquennio precedente, e un incremento dell’ottantuno per cento rispetto al 2020. Nello stesso periodo il prodotto mondiale è cresciuto di pochi punti percentuali l’anno. Uno stock di ricchezza che cresce a un ritmo cinque volte superiore a quello dell’economia che dovrebbe produrlo non descrive una partecipazione proporzionale alla creazione di valore: descrive uno spostamento distributivo. I dodici individui più ricchi del pianeta detengono 2.635 miliardi di dollari, più della metà più povera dell’umanità, cioè di 4,1 miliardi di persone.

Il secondo dato è ancora più diretto. Oltre un terzo della ricchezza dei miliardari, il trentasei per cento su scala globale, non è stata prodotta da chi la detiene: è ereditata. Nel 2023, per la prima volta da quando il dato viene rilevato, la quota di ricchezza dei nuovi miliardari derivante da eredità ha superato quella attribuibile all’attività imprenditoriale. In Italia la proporzione è ancora più netta: circa il sessantatré per cento del patrimonio dei miliardari italiani è di origine ereditaria, e Oxfam stima che nel prossimo decennio passeranno di mano almeno duemilacinquecento miliardi di euro in un contesto normativo di prelievo particolarmente blando sui trasferimenti. La ricchezza ereditata non è creata da chi la riceve. È trasferita. E il trasferimento avviene secondo regole che un legislatore democratico scrive e potrebbe riscrivere.

Resta la quota non ereditata, e anche lì la categoria della creazione regge meno di quanto si supponga. In un sistema economico governato da effetti di rete, brevetti, licenze esclusive, posizioni quasi monopolistiche, estrazione di valore dai dati personali, privatizzazione di beni pubblici e socializzazione delle perdite bancarie, una parte considerevole dei redditi più elevati non remunera un’attività produttiva ma una posizione. È la definizione classica della rendita, che l’economia politica isola almeno da Ricardo in poi e che la letteratura contemporanea sul potere delle piattaforme ha semplicemente riformulato per il capitalismo digitale. Chiamare creazione ciò che è appropriazione di una posizione è un’operazione linguistica, non una descrizione. E quando la rendita include appalti pubblici per la costruzione di centri di detenzione, l’operazione linguistica diventa particolarmente ardita.

Vi è infine il nodo della legittimità, ed è il più delicato. In diritto legittimo significa conforme alle regole. Ma le regole non sono fatti naturali: sono prodotti politici. Lo stesso rapporto Oxfam segnala che un miliardario ha circa quattromila volte più probabilità di un cittadino comune di ricoprire una carica pubblica, che sette delle dieci maggiori corporation mediatiche hanno proprietari miliardari e che il rischio di arretramento democratico è sette volte più elevato nei Paesi dove la disuguaglianza è maggiore. Quando chi trae beneficio da una regola concorre a scriverla, a finanziare chi la vota e a possedere i canali attraverso cui se ne discute, la legalità formale diventa un criterio di giustizia molto debole. Non serve evocare complotti: basta leggere il Federal Register del 26 marzo 2025.

La Costituzione italiana affronta la questione in modo esplicito, e non in termini generici. L’articolo 41 stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L’articolo 42 riconosce e garantisce la proprietà privata, ma affida alla legge di determinarne i modi di acquisto e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. L’articolo 53 dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. In questo impianto la ricchezza non è legittima per origine: è legittima nella misura in cui assolve una funzione e contribuisce. La legittimità, nel diritto costituzionale italiano, è condizionata. Chi ha strutturato il proprio patrimonio per renderlo fiscalmente invisibile non ha soltanto eluso un pagamento: ha rotto la condizione stessa alla quale quella proprietà è riconosciuta.

Che la condizione sia oggi disattesa proprio al vertice della distribuzione è documentato. Le stime dell’EU Tax Observatory e di Gabriel Zucman collocano l’aliquota effettiva sui patrimoni dei miliardari fra lo zero e lo 0,5 per cento della ricchezza, con una media mondiale intorno allo 0,3 per cento. Nel rapporto redatto per la presidenza brasiliana del G20 nel giugno 2024, Zucman documenta inoltre che in diversi Paesi sviluppati il prelievo complessivo è progressivo fino a livelli elevati di reddito e diventa regressivo all’interno dello 0,1 per cento più ricco. Il sistema, in altre parole, smette di essere progressivo esattamente nel punto in cui la progressività dovrebbe mordere di più. Letto accanto a questi dati, l’articolo 53 della Costituzione non è un principio genericamente disatteso: è una norma che, ai vertici della distribuzione della ricchezza, non trova applicazione.

Nulla di tutto questo è un giudizio morale su singole persone. È un’osservazione sulle istituzioni. Non occorre stabilire chi meriti che cosa per constatare che un sistema nel quale l’aliquota effettiva diminuisce al crescere del patrimonio contraddice un principio costituzionale scritto.

10. Il conflitto reale: visibilità contro invisibilità

Il cittadino comune è integralmente trasparente davanti allo Stato. Il suo stipendio è comunicato all’amministrazione prima ancora che gli venga accreditato, la dichiarazione dei redditi gli arriva precompilata, i conti sono tracciati, gli immobili catastati, i consumi registrati dalla fatturazione elettronica. Il titolare effettivo di una struttura fiduciaria non lo è. La differenza non riguarda l’onestà delle persone: riguarda l’accesso a un’infrastruttura. Ciò che si acquista con un trust in una giurisdizione scelta con cura non è un’aliquota più bassa, è il diritto di non essere visti.

E la gradazione della visibilità coincide con la gradazione della vulnerabilità. Al vertice, chi possiede può scegliere di non comparire in alcun registro. In mezzo, il lavoratore dipendente è trasparente per intero ma nei limiti di un rapporto giuridico regolato. Al fondo, chi non ha documenti è visibile senza alcuna protezione, identificabile mediante dati biometrici, localizzabile attraverso il coordinamento fra banche dati federali e polizie locali, e privo dei mezzi processuali per contestare l’errore, come dimostrano i centocinquantacinque cittadini statunitensi trattenuti per sbaglio. Non esistono due politiche, una fiscale e una migratoria. Esiste una sola politica della visibilità, che distribuisce opacità e trasparenza in ragione inversa al potere.

11. L’Europa che predica e l’Italia che compete

La libera circolazione dei capitali è uno dei pilastri dell’integrazione europea, ma non è stata accompagnata da un’armonizzazione fiscale corrispondente. Il risultato è una competizione interna nella quale gli Stati membri si contendono residenze e sedi legali abbassando il prezzo. L’Italia non è spettatrice di questa competizione: vi partecipa con uno strumento preciso.

L’articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, e che non vi siano state residenti per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti, di assoggettare tutti i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva forfettaria, indipendente dal loro ammontare. Introdotto nel 2017 a centomila euro annui, il prelievo è stato portato a duecentomila euro dal decreto legge 113/2024 per chi ha trasferito la residenza dopo il 10 agosto 2024, e a trecentomila euro dalla legge di bilancio 2026, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, per chi la trasferisce dal primo gennaio 2026; l’imposta per ciascun familiare passa da venticinquemila a cinquantamila euro. L’opzione dura fino a quindici anni e gli aumenti non hanno effetto retroattivo su chi è già entrato nel regime.

I numeri raccontano una storia che il dibattito pubblico non ha raccolto. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, nel 2024 gli aderenti al regime sono stati 1.631, circa quattrocento in più rispetto al 2023, con una crescita del venticinque per cento. La relazione tecnica alla legge di bilancio stima che l’innalzamento a trecentomila euro ridurrà di circa la metà i nuovi ingressi e che il maggior gettito complessivo sarà di circa 14,5 milioni di euro l’anno a partire dal 2027.

Quest’ultima cifra è la più eloquente di tutte. Quattordici milioni e mezzo di euro l’anno, in un bilancio pubblico che si misura in centinaia di miliardi, sono un arrotondamento contabile. Significa che il regime non è, e non è mai stato, uno strumento di gettito. È uno strumento di attrazione. L’Italia non sta tassando i grandi patrimoni: sta competendo per ospitarli, offrendo un prezzo fisso su tutti i redditi esteri quale che ne sia l’entità. Per chi dispone di cinquanta milioni di euro l’anno di redditi prodotti all’estero, trecentomila euro corrispondono a un’aliquota effettiva dello 0,6 per cento. Un lavoratore dipendente italiano con ventottomila euro di reddito imponibile versa in imposta una quota percentualmente decine di volte superiore.

Che si tratti di concorrenza fiscale, e non di semplice politica di attrattività, lo ha detto apertamente un altro governo europeo: durante la discussione sul bilancio francese per il 2026 l’esecutivo di Parigi ha accusato Roma di dumping fiscale, mentre il Regno Unito aboliva nel 2025 il proprio regime dei non-dom. Il regime italiano è perfettamente legale, e non è questo il punto. Il punto è che realizza l’esatto opposto della misura cinese: Pechino estende la presa fiscale dello Stato sui redditi esteri dei propri residenti, Roma rinuncia alla presa fiscale dello Stato sui redditi esteri dei residenti altrui, in cambio di una tariffa.

12. Il registro che non si può consultare

Nell’ottobre 2023 l’Italia, ultimo Paese dell’Unione europea, ha reso operativo il registro dei titolari effettivi, lo strumento che dovrebbe consentire di sapere chi controlla realmente società, trust e istituti affini. Il termine per le comunicazioni era fissato all’11 dicembre 2023. Nel dicembre 2023 il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto ministeriale; nel maggio 2024 il Consiglio di Stato, con l’ordinanza cautelare n. 3532 del 17 maggio, ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado e con essa l’operatività del registro; il 15 ottobre 2024, con le ordinanze collegiali nn. 8245 e 8248, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla luce della sentenza del novembre 2022 con cui la Corte aveva ritenuto sproporzionato l’accesso generalizzato del pubblico ai dati sulla titolarità effettiva rispetto agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali. In attesa della pronuncia, attesa nel 2026, il registro e i relativi obblighi restano sospesi.

Nel frattempo la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2025/0276 nei confronti di undici Stati membri, Italia inclusa, per il mancato recepimento entro il 10 luglio 2025 dell’articolo 74 della sesta direttiva antiriciclaggio. Il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ha escluso l’accesso generalizzato del pubblico, riservandolo a chi dimostri un interesse legittimo, mentre la legge 3 dicembre 2025, n. 182, ha consentito l’accesso alle pubbliche amministrazioni nell’ambito di determinati procedimenti.

Occorre essere corretti nel descrivere questa vicenda. La sentenza della Corte di giustizia del 2022 ha sollevato un problema reale: la riservatezza dei dati personali dei titolari effettivi è un interesse giuridicamente protetto, e i ricorsi che hanno condotto alla sospensione sono stati promossi da società fiduciarie nell’esercizio di un legittimo diritto di difesa. Non c’è nulla di occulto in questa sequenza. Resta però il risultato: in un Paese in cui il divario tra gettito potenziale ed effettivo è stimato dal Ministero dell’Economia, nella relazione pubblicata il 30 ottobre 2025 sui dati 2022, tra 98,1 e 102,5 miliardi di euro, e in cui il valore aggiunto dell’economia sommersa raggiunge i 182,6 miliardi, lo strumento pensato per identificare chi possiede davvero società e trust non funziona da oltre due anni. Fra le due sponde dell’Atlantico l’esito è simmetrico e le cause sono diverse: una paralisi giudiziaria da un lato, una decisione amministrativa dall’altro. Il titolare effettivo, in entrambi i casi, resta invisibile.

Vale la pena registrare anche l’asimmetria del discorso pubblico che accompagna questi numeri. Il dibattito italiano sull’evasione si concentra quasi per intero sul lavoro autonomo e sul piccolo commercio, e i dati confermano che quella dimensione esiste ed è rilevante: la propensione all’evasione del reddito da lavoro autonomo e d’impresa è stimata al 59,8 per cento nel 2022. Non va minimizzata. Ma una prestazione non fatturata da cinquemila euro e una catena di holding distribuita su tre giurisdizioni non sono lo stesso fenomeno, non richiedono gli stessi strumenti e soprattutto non godono della stessa protezione politica. Il primo è un tema elettorale permanente; il secondo è materia di ordinanze cautelari e di regolamenti amministrativi che nessun telegiornale racconta.

13. Le regole globali scritte da chi può disattenderle

Il secondo pilastro dell’accordo fiscale internazionale, la cosiddetta global minimum tax al quindici per cento sulle multinazionali, è entrato in vigore dal 2024 in oltre sessanta giurisdizioni. Il 28 giugno 2025 i Paesi del G7 hanno pubblicato una dichiarazione congiunta su un sistema side-by-side che esclude i gruppi con capogruppo statunitense dall’applicazione della Income Inclusion Rule e della Undertaxed Profits Rule, riconoscendo come equivalenti le regole interne degli Stati Uniti. La dichiarazione è stata resa possibile dalla rimozione, dal testo dell’One Big Beautiful Bill Act, della sezione 899, una norma che avrebbe colpito con un prelievo aggiuntivo i soggetti provenienti da Paesi che applicassero imposte considerate sfavorevoli agli interessi statunitensi. Il 5 gennaio 2026 il quadro inclusivo dell’Ocse ha pubblicato il pacchetto che codifica l’intesa, negoziato tra 147 giurisdizioni.

Il merito tecnico della soluzione è discutibile in entrambe le direzioni, e va riconosciuto che con un’aliquota societaria del ventuno per cento e un’imposta minima alternativa del quindici gli Stati Uniti non sono un paradiso fiscale secondo i parametri del secondo pilastro. Ma il meccanismo con cui si è arrivati all’intesa merita di essere registrato per ciò che è: una regola multilaterale contro l’erosione della base imponibile è stata modificata dopo che la maggiore economia del pianeta ha annunciato una misura ritorsiva contro chi l’applicava. Chiunque valuti accettabile l’esito deve prendere atto del precedente. Le regole fiscali internazionali sono rinegoziabili sotto minaccia da parte di chi ha peso sufficiente per esercitarla, ed è lo stesso metodo impiegato sul terreno della regolazione digitale e su quello delle alleanze politiche interne agli Stati alleati.

Su un binario parallelo, e con una logica istituzionale opposta, procede il negoziato per una Convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale, promossa dal Gruppo africano, che riunisce cinquantaquattro Paesi, e osteggiata da buona parte del Nord globale. Il comitato intergovernativo di negoziazione sta tenendo proprio in questi giorni, dal 3 al 13 agosto 2026 alla sede di New York, la sua quinta sessione, con la prima bozza integrale della convenzione e i due protocolli iniziali sul tavolo; l’obiettivo è l’approvazione del testo definitivo da parte dell’Assemblea generale nel 2027. La differenza rispetto all’Ocse non è tecnica ma costituzionale: alle Nazioni Unite ogni Stato dispone di un voto. Il Tax Justice Network ha calcolato che gli otto Paesi rimasti contrari alla convenzione, cioè Australia, Canada, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, costavano agli altri circa 212 miliardi di dollari l’anno in perdite fiscali, risultando al tempo stesso tra i maggiori danneggiati dal sistema che difendono.

Il cuore del negoziato è l’articolo 5, dedicato alla riallocazione dei diritti di imposizione, ed è lì che si decide una questione che non è affatto tecnica. Le multinazionali sono tassate oggi secondo un principio elaborato negli anni Venti dalla Società delle Nazioni e sviluppato dall’Ocse: ogni società del gruppo è considerata un’impresa autonoma e gli utili le vengono attribuiti sulla base dei prezzi di trasferimento applicati negli scambi interni, come se le transazioni infragruppo avvenissero fra imprese indipendenti. Non lo sono. Il principio consente di registrare brevetti, marchi, finanziamenti e altri beni immateriali in una giurisdizione a fiscalità ridotta e di far confluire lì una quota consistente dei profitti mentre vendite, dipendenti e stabilimenti si trovano altrove. Né il progetto Beps né l’imposta minima globale hanno toccato quel principio: hanno cercato di correggerne gli effetti lasciandone intatta la logica.

Uno studio pubblicato il 3 agosto 2026 dal Tax Justice Network insieme alla federazione sindacale mondiale Public Services International quantifica che cosa cambierebbe adottando il criterio opposto, quello della tassazione unitaria: considerare ogni multinazionale come un’unica impresa e ripartire i profitti globali fra i Paesi in base alla presenza economica reale, misurata su vendite, dipendenti, monte salari o attività materiali. Il risultato stimato è un gettito aggiuntivo compreso fra i trecento e i cinquecento miliardi di dollari l’anno, senza alcun aumento delle aliquote. La stima si fonda sulle rendicontazioni paese per paese raccolte dall’Ocse, che coprono circa il sessantacinque per cento degli utili mondiali delle multinazionali; le cifre nazionali si basano soltanto sui profitti effettivamente dichiarati e sono quindi prudenti.

La ridistribuzione avrebbe effetti asimmetrici e rivelatori. L’India incasserebbe 43 miliardi di dollari in più, con un aumento del 194 per cento del gettito prelevato dalle multinazionali; il Brasile 17 miliardi, più 62 per cento; il Sudafrica 8,9 miliardi, più 85 per cento; la Nigeria 2,5 miliardi, con un incremento del 641 per cento; il Kenya 1,3 miliardi, più 406 per cento. Gli Stati Uniti guadagnerebbero almeno 35,5 miliardi di dollari, il dodici per cento in più, una cifra che secondo lo studio corrisponde a quasi quarantacinque volte quanto il Congresso ha stanziato nel 2025 per i programmi federali su solare, eolico, idroelettrico, geotermico e integrazione delle rinnovabili nella rete. In termini assoluti guadagnerebbero di più i Paesi ad alto reddito, ma in proporzione al bilancio il beneficio sarebbe incomparabilmente maggiore per quelli a basso reddito. A perdere sarebbero le giurisdizioni che oggi, per ogni dollaro di imposta societaria incassato senza che vi corrisponda una reale attività economica, ne sottraggono agli altri Stati fra i tre e i diciotto.

Vale la pena registrare che cosa significhi tutto questo sul piano del ragionamento seguito fin qui. La battaglia in corso al Palazzo di vetro non riguarda l’altezza delle aliquote: riguarda la regola di attribuzione, cioè il criterio con cui si stabilisce dove un profitto sia stato prodotto. È esattamente la stessa questione della titolarità effettiva delle società, spostata dal piano delle persone a quello delle imprese. In entrambi i casi ciò che è in gioco non è quanto si paga, ma chi ha il potere di vedere. E in entrambi i casi la resistenza non viene dai contribuenti, viene dagli Stati che dalla non visibilità traggono un vantaggio competitivo.

14. La traduzione materiale: chi paga il conto

Tutto questo ha una traduzione che si misura in liste d’attesa. Nel 2025 la spesa sanitaria complessiva italiana ha raggiunto 190,1 miliardi di euro, pari all’8,4 per cento del prodotto interno lordo. La componente pubblica si è fermata a 140,8 miliardi, il 74,1 per cento del totale, mentre la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha toccato i 42,4 miliardi, il 22,3 per cento, ben oltre la soglia del quindici per cento indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità come limite per non compromettere accessibilità ed equità. Nel 2024, secondo l’Istat, 5,8 milioni di persone, il 9,9 per cento della popolazione, hanno rinunciato ad almeno una visita specialistica o a un esame diagnostico per le liste d’attesa o per i costi; nel 2017 la quota era dell’8,1 per cento. Il profilo sanitario dell’Ocse dedicato all’Italia nel 2025 rileva che 2,7 milioni di persone sono state bloccate dalle attese, quasi il doppio del milione e mezzo del 2019, e che gli adulti a rischio di povertà hanno una probabilità oltre due volte e mezza superiore di segnalare bisogni sanitari insoddisfatti.

Sarebbe una falsificazione sostenere che recuperare l’evasione risolverebbe automaticamente tutto questo. Il recupero è per natura parziale, una quota del divario è materialmente inesigibile, e un euro di imposta non si converte meccanicamente in un euro di prestazione. Ma gli ordini di grandezza vanno detti, perché sono precisamente quelli che il dibattito pubblico non accosta mai: un divario tributario e contributivo compreso tra 98,1 e 102,5 miliardi di euro, in un Paese il cui Fondo sanitario nazionale ammonta nel 2026 a circa 142,9 miliardi. L’accostamento non autorizza un’equazione. Autorizza una domanda sulle priorità.

A questa cifra se ne aggiunge un’altra, resa nota mentre queste righe venivano scritte. Secondo la simulazione del Tax Justice Network e di Public Services International, l’adozione della tassazione unitaria porterebbe all’Italia circa 10,9 miliardi di dollari l’anno di gettito aggiuntivo dalle sole multinazionali, un incremento del cinquantotto per cento rispetto a quanto lo Stato incassa oggi da quei soggetti. Non è una cifra ottenuta aumentando le imposte: è la quota che già oggi spetterebbe all’Italia se i profitti fossero attribuiti dove l’attività economica avviene realmente. Rapportata alla spesa sanitaria privata delle famiglie italiane, che nel 2025 ha superato i 42 miliardi di euro, quella somma non risolve il problema; ma è dello stesso ordine di grandezza delle voci di bilancio che ogni anno vengono dichiarate insostenibili.

La stessa domanda si pone, con una nitidezza persino brutale, guardando al bilancio statunitense: quarantacinque miliardi di dollari per costruire centri di detenzione, stanziati dalla medesima legge che riduce la copertura sanitaria pubblica e l’assistenza alimentare. Non è che le risorse non esistano. È che esistono e vengono destinate a rinchiudere anziché a curare. Quando si afferma che non ci sono risorse per la non autosufficienza, per l’assistenza domiciliare, per il personale sanitario, si sta descrivendo una scelta politica, non un vincolo naturale.

E le priorità hanno volti. La persona non autosufficiente che non trova assistenza e la cui famiglia si organizza come può. L’anziano che attende mesi una prestazione differibile. La famiglia che paga privatamente ciò che il sistema pubblico non garantisce più nei tempi. Il caregiver che riduce l’orario di lavoro e poi lo perde. Non sono figure retoriche: sono l’esito distributivo di un’architettura fiscale, e sono l’altro capo della catena che comincia in un ufficio del Delaware dove nessuno è tenuto a dire chi sia il proprietario.

15. La sovranità di cui non si parla

Sovranità è la parola più usata dal discorso politico italiano ed europeo dell’ultimo decennio. Viene invocata sui confini, sulle regole europee, sull’identità nazionale, sulle catene di approvvigionamento. Non viene quasi mai invocata dove è più erosa: sulla capacità di uno Stato di conoscere e tassare la ricchezza che circola nella propria giurisdizione.

L’ironia è che i movimenti che più insistono sulla sovranità sono quelli che meno la esercitano dove conta. Nessuna delle forze politiche che oggi rivendicano il controllo dei confini ha proposto di controllare i confini del capitale. Anzi: le stesse forze sostengono regimi di residenza agevolata, riduzioni dell’imposizione societaria e la deregolamentazione delle piattaforme dei propri finanziatori. La sovranità viene esercitata verso il basso, contro chi attraversa una frontiera senza documenti, e sospesa verso l’alto, davanti a chi la attraversa con un bonifico.

Eppure è lì che la sovranità si consuma davvero. Uno Stato che non vede la ricchezza non può governarla, e uno Stato che non può governarla finisce per tassare soltanto ciò che non si sposta: il lavoro dipendente, le pensioni, i consumi, gli immobili, le piccole imprese. Ne deriva una cittadinanza economica diseguale che nessuna Costituzione ha mai previsto, divisa tra chi può muovere il proprio patrimonio e chi può muovere soltanto il proprio lavoro. Il capitale attraversa cinque giurisdizioni in pochi secondi; il lavoratore attraversa la stessa città due volte al giorno. È l’asimmetria che rende reversibile qualunque decisione redistributiva: non serve vincere le elezioni per neutralizzarla, basta poter andare altrove.

16. Che cosa sarebbe tecnicamente possibile

Nessuna delle misure che seguono richiede un salto tecnologico o un mutamento antropologico. Tutte esistono come proposte formulate, quantificate e in più casi votate.

La pubblicazione integrale delle rendicontazioni paese per paese delle multinazionali, che i governi già raccolgono e che secondo le stime del Tax Justice Network produrrebbe per solo effetto deterrente l’eliminazione di circa il ventotto per cento delle perdite di gettito. Lo stesso studio sulla tassazione unitaria osserva che quella pubblicazione, estesa alle vendite per Paese di destinazione, non è soltanto uno strumento di trasparenza ma la condizione tecnica per rendere applicabile e verificabile qualunque nuovo criterio di attribuzione dei profitti. Registri dei titolari effettivi pienamente operativi e consultabili, con una nozione di interesse legittimo sufficientemente ampia da comprendere giornalismo d’inchiesta e organizzazioni civiche, e il ripristino negli Stati Uniti degli obblighi previsti dal Corporate Transparency Act nella sua formulazione originaria. L’adesione statunitense al Common Reporting Standard, che porrebbe fine all’unidirezionalità del flusso informativo. Regole sui trust fondate sulla sostanza economica anziché sulla qualificazione formale, come fa la stessa normativa cinese quando include espressamente le strutture che perseguono il medesimo risultato economico. Una responsabilità fiscale che permanga per un periodo determinato dopo il trasferimento di residenza.

L’abbandono del principio di libera concorrenza nella tassazione dei gruppi multinazionali, sostituito dalla tassazione unitaria con ripartizione dei profitti secondo la presenza economica reale: la misura oggi in discussione all’articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite, valutata fra i trecento e i cinquecento miliardi di dollari l’anno a livello globale e in quasi undici miliardi per la sola Italia.

Un prelievo minimo sui patrimoni molto elevati, infine. La proposta elaborata da Gabriel Zucman prevede un’imposta differenziale del due per cento sui patrimoni superiori ai cento milioni di euro, riguardante in Francia circa 1.800 nuclei fiscali, con un rendimento stimato dai promotori tra i quindici e i venticinque miliardi l’anno. È stata approvata dall’Assemblea nazionale francese il 20 febbraio 2025, respinta dal Senato il 12 giugno 2025 con 188 voti contro 129 e nuovamente respinta come emendamento alla legge di bilancio 2026 il 31 ottobre 2025. Su scala mondiale, l’EU Tax Observatory ha stimato che un’imposta minima del due per cento sui circa duemilasettecento miliardari genererebbe intorno ai 250 miliardi di dollari l’anno.

Nessuno di questi strumenti è tecnicamente impossibile. Ciascuno è stato proposto, valutato e in diversi casi messo ai voti. Ciò che li blocca non appartiene all’ordine della tecnica. La formulazione di Zucman è la più esatta: l’evasione fiscale non è una fatalità, è prima di tutto una decisione politica. E se una decisione politica ha potuto spegnere un registro in un giorno, un’altra decisione politica può riaccenderlo.

17. Chi non si vede non si governa

Il caso cinese è utile proprio perché è scomodo. Dimostra che uno Stato che decide di vedere vede: può pretendere la dichiarazione dei redditi prodotti da trust esteri anche quando non sono stati distribuiti, può raggiungere chi ha cambiato cittadinanza, può ricostruire posizioni patrimoniali risalenti a venticinque anni prima. Utilizza strumenti, dall’analisi massiva dei dati all’incrocio delle banche dati finanziarie, che le amministrazioni fiscali occidentali possiedono da tempo e che, come dimostra la macchina della deportazione statunitense, sanno usare con straordinaria efficienza quando l’obiettivo è un’altra categoria di persone. Ciò che manca in Occidente non è la capacità. È la direzione dello sguardo.

Ed è qui che il tassello statunitense rivela la propria funzione dentro la catena. Non si tratta di due politiche distinte, una economica e una securitaria, che casualmente convivono nella stessa amministrazione. Si tratta di un’unica architettura coerente, nella quale l’opacità concessa al capitale e l’ipervisibilità imposta ai corpi si sostengono a vicenda: la prima produce la scarsità di risorse pubbliche, la seconda fornisce il capro espiatorio a cui attribuirla. Chi non riceve assistenza è indotto a credere che la colpa sia di chi ha attraversato una frontiera, e non di chi ha registrato una società in uno Stato dove nessuno è tenuto a chiedere chi ne sia il proprietario. È una macchina narrativa efficientissima, e non funzionerebbe senza le piattaforme che la distribuiscono.

La ragione per cui la decisione contraria non arriva non richiede alcuna teoria cospirativa. Richiede soltanto di riconoscere che il potere invisibile non sta fuori dal sistema politico: ne è una delle constituency. Finanzia campagne elettorali, possiede giornali e piattaforme, esprime personale tecnico che redige le norme, occupa cariche pubbliche con una frequenza migliaia di volte superiore a quella del cittadino comune. E soprattutto può andarsene. Non ha bisogno di impartire ordini: gli basta poter traslocare, perché la possibilità di traslocare è una forma permanente di pressione che nessuna elezione revoca. È un potere che non ha bisogno di essere eletto perché non ha bisogno di governare: gli è sufficiente che nessuno lo governi.

Per questo la questione dei paradisi fiscali non è una materia riservata ai ministeri dell’Economia, e la questione della deportazione non è una materia riservata ai ministeri dell’Interno. Sono la stessa questione, e riguardano la possibilità che una comunità democratica prenda decisioni vincolanti per tutti coloro che ne traggono beneficio, e non soltanto per quelli che non hanno i mezzi per sottrarsene. Nel primo caso si chiama sovranità popolare. Nel secondo è un’altra cosa, e la discussione sul nome da darle è ormai matura.

La domanda con cui si chiude questa vicenda non è dunque se sia giusto tassare i grandi patrimoni. È una domanda precedente, e più radicale: è accettabile che una parte della ricchezza prodotta dentro una comunità possa decidere, con mezzi perfettamente legali, di non essere vista da quella comunità, mentre alla stessa comunità viene chiesto di accettare che siano perfettamente visibili un bambino di cinque anni all’uscita di scuola e un rifugiato cieco lasciato al freddo in un parcheggio? Perché una democrazia che sceglie che cosa vedere ha già scelto chi proteggere. Delle società del Delaware non conosciamo i proprietari; di Ruben Ray Martinez, Silverio Villegas González, Isaías Sánchez Barboza, Keith Porter, Renée Good, Alex Pretti, Nurul Amin Shah Alam, Lorenzo Salgado Araujo e Joan Sebastián Durán Guerrero conosciamo i nomi, l’età, il mestiere e il giorno esatto in cui sono stati uccisi. Questa asimmetria non è un incidente della cronaca: è il ritratto esatto di come è orientato l’apparato. E un diritto che non si riesce a finanziare, la cura, la scuola, l’assistenza a chi non è autosufficiente, non è un diritto negato dalla scarsità o dalla natura delle cose. È un diritto che è stato trasferito altrove, e di quel trasferimento esiste, da qualche parte, un atto scritto.

Fonti

  • Alessandra Colarizi, La guerra di Xi contro gli evasori, China Files, 7 agosto 2026. Vai alla fonte
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  • Emilio Dolcini, Sicurezza per decreto-legge?, Sistema Penale. Vai alla fonte
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